Sei qui: Home
Ultime news
Maggio 2018: le Sezioni Unite della Cassazione confermano la non cumulabilità tra indennizzo e risarcimento e la detrazione della rendita INAIL dal risarcimento


Importanti principi confermati dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite:
1) Non cumulabilità indennizzo su polizza infortuni e risarcimento
2) Detrazione della rendita INAIL per inabilità permanente dal risarcimento dovuto
Con due recentissime sentenze, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno enunciato la non cumulabilità tra quanto il danneggiato ha percepito come indennizzo in ambito di polizza privata contro gli infortuni e il risarcimento cui avrebbe diritto dal responsabile civile.
La Suprema Corte ha anche ribadito che la rendita INAIL per l’infortunio sul lavoro, va detratta dall’ammontare del risarcimento dovuto dal responsabile civile.
Questi i principi di diritto enunciati:
“Il danno da fatto illecito deve essere liquidato sottraendo dall’ammontare del danno risarcibile l’importo dell’indennità assicurativa derivante da assicurazione contro i danni che il danneggiato-assicurato abbia riscosso in conseguenza di quel fatto” Cass Civ. sez Un. n. 12565 del 22.5.2018.
“l'importo della rendita per l'inabilità permanente corrisposta dall'Inail per l'infortunio in itinere occorso al lavoratore va detratto dall'ammontare del risarcimento dovuto, allo stesso titolo, al danneggiato da parte del terzo responsabile del fatto illecito”. Cass Civ. sez Un. 12566 del 22.5.2018.